Resta uno spiraglio: posticipare il versamento per impossibilità

Se il pagamento del canone di locazione commerciale è comunque dovuto dal conduttore, resta però aperto uno spiraglio per posticiparne il versamento, giustificando il ritardo con l’impossibilità di adempiere nei termini pattuiti per via dell’emergenza Coronavirus. 


Si tratta tuttavia di un’interpretazione giuridica che corre sul filo di lana, restando dunque di gran lunga preferibile cercare di ottenere una riduzione consensuale del corrispettivo contrattualmente dovuto.


In questo caso la norma a cui fare riferimento è l’art. 1256, comma 2, c.c. (il primo comma riguarda infatti l’impossibilità definitiva che, come detto nell’articolo che precede, non pare essere ipotesi applicabile all’emergenza in atto). Il comma 2 della disposizione in questione prende invece in considerazione l’eventualità che la prestazione contrattualmente dovuta diventi soltanto temporaneamente impossibile. 


E dispone che il debitore non sia responsabile del ritardo nell’adempimento fino a che perduri tale impossibilità. L’obbligazione si estingue soltanto nel caso in cui la prosecuzione di tale situazione, tenuto conto della natura del contratto, possa far ritenere che il debitore non sia più tenuto a effettuare la prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla.


Se si applicano questi principi all’esecuzione del contratto di locazione ai tempi del Coronavirus, potrebbe quindi sostenersi che il conduttore sia impossibilitato a effettuare il pagamento del canone poiché, a causa del divieto di utilizzo dei locali commerciali, non può svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale e ha quindi comprovate difficoltà economiche derivanti dai mancati incassi. 


Quest’ultimo, di conseguenza, non potrebbe essere ritenuto inadempiente al contratto di locazione per il mancato versamento del corrispettivo durante il periodo di emergenza.


Occorre tuttavia evidenziare come l’impossibilità di cui parla l’art. 1256 c.c. sia interpretata dalla giurisprudenza come una situazione sopravvenuta e imprevedibile che non possa essere superata con l’ordinaria diligenza, cui il debitore della prestazione è comunque tenuto, non essendo quindi sufficiente una maggiore difficoltà ad adempiere. Di qui l’incertezza applicativa, tenuto anche conto del fatto che in molti casi il conduttore può continuare a svolgere la propria attività a distanza e dovrebbe comunque poter contare sui risparmi messi da parte e sulle varie forme di sostegno economico messe a punto dal governo in queste settimane. In ogni caso il rimedio in questione consentirebbe soltanto di posticipare il termine del pagamento al venir meno della situazione di emergenza e non certo di estinguere l’obbligo di versamento dei canoni scaduti.